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Decreto rilancio: contributi a fondo perduto

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Il Decreto Rilancio introduce un indennizzo per imprese e lavoratori autonomi tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto.

L’importo del contributo riconosciuto sarà calcolato in percentuale, dal 20 al 10%, in base al totale di ricavi e compensi e spetterà ai titolari di partita IVA fino a 5 milioni.

A beneficiare del contributo a fondo perduto saranno imprese e professionisti che hanno subito perdite di ricavi o compensi pari almeno a due terzi di fatturato e corrispettivi al mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel dettaglio il contributo verrà riconosciuto:

  • ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato.

L’importo del contributo a fondo perduto è così calcolato:

  • sui ricavi o compensi 2019 fino a 400.000 euro si calcola il 20% sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019;
  • sui ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro si calcola il 15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019;
  • sui ricavi o compensi 2019 superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro 10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020

L’importo minimo del contributo a fondo perduto sarà in ogni caso pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

La domanda andrà presentata all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, ci sarà un lasso temporale di 60 giorni per poter inviare domanda, a partire dalla data che verrà disposta dall’Agenzia delle Entrate.

L’attività di controllo partirà solo dopo l’erogazione, nel caso in cui dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate dovesse emergere la non spettanza del contributo, l’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% ed interessi.

Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente alla Guardia di finanza i dati pervenuti, la quale provvede al relativo riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia, è previsto il carcere da 2 a 6 anni.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del Codice penale relativo ad indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.

Il contributo a fondo perduto non sarà riconosciuto:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • agli enti pubblici;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • ai titolari di partita IVA che hanno diritto al bonus INPS di 600 e 1.000 euro.

Non è chiaro se l’esclusione riguarderà solo chi ha richiesto ed avuto accesso al bonus INPS o se sarà ancora più ampia, e ricomprenderà anche chi non ne ha fatto domanda.

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