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Sintesi delle novità introdotte dal Decreto Agosto

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Forniamo di seguito una sintesi delle novità più rilevanti introdotte dal c.d “Decreto Agosto”, rimandando ogni approfondimento alle prossime newsletter.

  • Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi

versamenti sospesi dal precedente Decreto Rilancio potranno con le nuove previsioni essere eseguiti con le seguenti modalità:

  • 50% delle somme: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
  • restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

  • Proroga secondo acconto soggetti Isa

Introdotta congiuntamente una proroga al 30 aprile 2021 per il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

  • Proroga riscossione coattiva

Viene oltremodo differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

  • Sono pertanto sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020,
  • è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione,
  • sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,
  • sono sospese dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti.

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

  • Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

Viene introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

  • effetti soltanto civilistici e contabili,
  • effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

  • Credito d’imposta sulle locazioni

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno. Termine che si estende a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.

 

  • Contributi a fondo perduto per la ristorazione

Verranno stanziati dei contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e 56.29.10 (mense).

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari valorizzando la materia prima di territorio, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 ed indipendentemente dalla riduzione del fatturato,  ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo.

  • Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Contributi a fondo perduto anche a favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.

 

  • Abolizione seconda rata Imu

Viene abolita la seconda rata Imu relativa a:

  1. a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali;
  2. b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristicio manifestazioni;
  4. d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell’Imu anche per gli anni 2021 e 2022.

  • Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive

Viene introdotto un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

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