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Decreto 1 settembre 2021

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E’ stato pubblicato (G.U. n. 230 del 25/9/2021) il decreto 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto, che entra in vigore il 25/9/2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, il decreto prescrive che le suddette attività di controllo e manutenzione siano eseguite soltanto da tecnici manutentori qualificati per i quali individua le relative modalità di qualificazione.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

A partire dal 25/9/2022 sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del DM del 10-03-1998.

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