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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

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Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), previsto il nuovo credito d’imposta che va a sostituire le discipline del super e dell’iper ammortamento.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore ad uso promiscuo
  • i beni per cui sono previsti coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi
  • i fabbricati e le costruzioni
  • determinati, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”,il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro.
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal prossimo anno, esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Al bonus in questione non si applicano i limiti generale di 700mila euro, relativo all’utilizzo annuale di crediti, e particolare di 250mila euro, riguardante i crediti che vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; lo stesso, inoltre, non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. La maggiore quota di bonus eventualmente già sfruttata in compensazione dovrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si verifica l’evento che genera la riduzione del credito.

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