Decreto 8 aprile 2020: ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF
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In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.
Gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).
Il certificato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.
In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
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