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Ferie forzate: l’azienda può obbligare i dipendenti a prendere le ferie forzate?

  • Chiarimento DPCM 11 marzo 2020

Salve a tutti , stamattina una collega è stata fermata dalla polizia e rimandata a casa perché dopo aver spiegato che si stava recando al lavoro le hanno detto che secondo il nuovo decreto non lavorando in uffici essenziali alla produzione doveva tornare a casa .Il punto 7 del decreto raccomanda effettivamente che vengano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione , ma so che molti uffici di aziende commerciali come la nostra, quindi non legate alla produzione, sono aperti con dipendenti che lavorano in sede. Per cui vi chiedo se qualcuno di voi può darmi un chiarimento circa la corretta interpretazione del punto 7 del Dpcm. Grazie’

Il Coronavirus potrebbe richiedere ai lavoratori subordinati di prendere le ferie «forzate» o congedi obbligatori fino al 3 aprile. Lo prevede il Dpcm firmato nella notte dell’8 marzo dal premier Conte, esteso a tutta Italia dal 10 marzo.

Il decreto riporta «Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie».

ll diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall’art. 36. co. 3, Costituzione il quale dispone anche che questi «non può rinunciarvi». Il quadro normativo è completato dall’art. 2109, Codice civile e dall’art. 10, D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. 

Disposizioni importanti per la gestione pratica di questo istituto sono contenute nei singoli contratti collettivi, ai quali occorre sempre fare riferimento.

Se la determinazione della misura delle ferie dipende di fatto da quanto prevede il contratto collettivo che regolamenta il rapporto, il potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi spetta al datore di lavoro, il quale tuttavia, oltre che delle esigenze dell’impresa, deve tener conto degli interessi del prestatore subordinato (art. 2109, co. 2, Codice civile). L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore il periodo stabilito per il godimento (art. 2109, co. 3, Codice civile). Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di un evento che va coordinato con le esigenze di ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro: in questo caso l’assenza si configura come ingiustificata con conseguente legittimità dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, fino ad arrivare al licenziamento (Cass. 14.4.2008, n. 9816).

Tale misura si «affianca», all’invito a usufruire dello smart-working, così come già consigliato per tutta l’Italia, per uffici ed aziende commerciali che possono lavorare adottando tale modalità.

Rimane l’obbligo di rispettare le norme che riguardano il lavoro agile, regolate dalla legge 81/2017 che prevedono assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Ai lavoratori deve essere garantita, inoltre, la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che eventualmente continuano a lavorare in modalità ordinaria.

  • Denuncia INAIL lavoro agile Covid 19

‘Cari colleghi, stiamo pensando di adottare delle misure urgenti a fronte del decreto DPCM del 4/03/2020, chiedendo ai colleghi con figli fino a 13 anni di lavorare da casa. In sede non abbiamo ancora attivato lo smart-working e ci chiedevamo quali comunicazioni obbligatorie (es. comunicazioni semplificate tramite click lavoro) dovevano essere comunque portate avanti, considerando che il decreto non rende obbligatori gli accordi individuali. Grazie a tutti’

In ottemperanza a quanto disposto, è stata adottata una procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart-working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

La nuova modalità massiva semplificata richiede il salvataggio di un file Excel (formato xlsx), con i dati della società e dei dipendenti sul sito del Ministero del Lavoro (cliclavoro).

Il Ministero utilizzerà queste informazioni per ricostruire le comunicazioni di “inizio periodo” nello stesso formato in uso per i periodi fuori dall’emergenza da COVID-19 (coronavirus). È disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart-working.

Occorre porre attenzione nell’indicare correttamente il Codice Fiscale Datore di lavoro, PAT e Voce di tariffa INAIL, verificando che non si perdano eventuali 0 (zeri) iniziali che potrebbero causare un errore nell’elaborazione. Tale procedura non consente di inviare comunicazioni di modifica o di annullamento.

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