News

Previsioni emergenziali in materia di assemblee di società (art. 106 d.l. 18/2020) e profili applicativi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

[responsivevoice voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta la notizia”]

Previsioni emergenziali in materia di assemblee di società (art. 106 d.l. 18/2020)

L’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, introduce importanti deroghe alla disciplina delle società di capitali, anche quotate.

Prima di tutto è prorogato di diritto da 120 a 180 giorni il termine, previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio.

Sono inoltre introdotte diverse novità riguardanti lo svolgimento dell’assemblea (e, conseguentemente, la verbalizzazione della stessa da parte del notaio).

L’avviso di convocazione può prevedere, “anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie”:

– il voto “in via elettronica” (a mezzo e-mail, messaggio SMS o di altro tipo) o “per corrispondenza”, nonché “l’intervento … mediante mezzi di telecomunicazione”;

– modalità già prima d’ora praticabili, ma solo in caso di conforme previsione statutaria, dall’art. 2370, comma 4, cod. civ.

L’art. 106 d.l. 18/2020 aggiunge inoltre che “le predette società [vale a dire le società di capitali] possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, … senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo … il presidente, il segretario o il notaio” Si deroga così alla regola della compresenza fisica (almeno) del presidente e del segretario o del notaio.

Non sono introdotte deroghe, invece, alle modalità statutariamente previste per l’invio dell’avviso di convocazione.

Benché le citate previsioni riguardino soltanto le decisioni dei soci di società di capitali, esse possano trovare applicazione analogica anche alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominati.

La previsione rappresenta una deroga al metodo assembleare cui è informata la disciplina della s.p.a. e cui devono attenersi anche le s.r.l. quantomeno per talune delibere di particolare importanza o quando ne sia fatta richiesta dai soggetti legittimati (cfr. art. 2479, comma 4, cod. civ.).

Proprio con riferimento alle s.r.l., il d.l. 18/2020 interviene sulla procedura di formazione della volontà consentendo, pur con qualche dubbio sulla correttezza della tecnica legislativa e sulla chiarezza dei richiami, di ricorrere in ogni caso alle modalità della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Deve quindi ritenersi che, ove venga sollecitata una decisione dei soci da adottarsi con tali modalità, pur in mancanza di un’espressa previsione statutaria, né gli amministratori né i soci che rappresentino 1/3 del capitale possano opporsi richiedendo la deliberazione assembleare, come pure prevede in via generale l’art. 2479, comma 4, cod. civ.

L’art. 106 in commento prevede inoltre che le società con azioni quotate possano:

-designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga ad eventuali disposizioni statutarie, il rappresentante ex art. 135-undecies TUF, al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno;

-prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante;

-far sì che al predetto rappresentante possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies TUF.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale (ad es. l’AIM Italia), nonché alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (cfr. art. 2-bis del Regolamento Emittenti). Disposizioni analoghe sono dettate, infine, per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.

 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: profili applicativi.

Il D.L. 17 marzo 2020 n.18 introduce una serie di norme che incidono sulla disciplina delle società.

È evidente che alcune delle normative contenute nel Decreto interferiscono anche su operazioni societarie già deliberate prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria, ma non eseguibili o comunque pendenti al verificarsi degli eventi che hanno condotto alle note limitazioni.

Conviene allora individuare queste ultime che, sebbene meno dibattute, sono forse capaci di interferire in maniera più significativa sulla programmazione dell’attività di impresa, al punto da non escludere la necessità di ulteriori interventi assembleari.

La sospensione dei termini processuali e gli effetti sul calcolo dei termini per l’opposizione a trasformazioni, fusioni, scissioni e riduzioni del capitale, anche iscritte in precedenza nel Registro delle Imprese (Articolo 83)

La questione sollevata nelle note introduttive è alimentata dalla previsione del comma 2 dell’art. 83 ai sensi del quale: «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546».

Più precisamente, sorge l’interrogativo se la sospensione dei termini “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” sia riferibile anche alle opposizioni previste negli artt.2503, 2506 ter, 2445, 2482 e 2500 novies c.c. (per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, o riduzione del capitale sociale), i cui termini non inizierebbero a decorrere, se la relativa delibera è iscritta durante la sospensione, o il cui computo si sarebbe bloccato, rispetto a quelle iscritte prima del 9 marzo 2020.

Il tema è sostanzialmente identico a quello affrontato con riferimento alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (oggi dal 1° al 31 agosto, ai sensi dell’art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 7421)

Sul campo si fronteggiano da sempre due orientamenti, che propongono soluzioni opposte.

Da una parte la Prassi Notarile sostiene la massima n. 4 del luglio 2013 della Commissione società del Consiglio notarile di Roma, Opposizione dei creditori, sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione, l testo della massima, con la motivazione è reperibile sul sito del Notariato

In precedenza, anche la massima n. 62 del 21 giugno 2005 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano aveva concluso che «decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese delle relative deliberazioni, l’atto di fusione (o di scissione) può essere ricevuto (e quindi depositato per l’iscrizione), pur non essendo trascorso l’ulteriore periodo di cui il termine per l’opposizione dei creditori sarebbe maggiorato in caso di applicazione della sospensione feriale».

I richiamati orientamenti si fondavano su quel filone interpretativo, secondo il quale il riferimento generico, e non qualificato, all’opposizione consentirebbe in definitiva di agevolare i creditori, permettendo loro di bloccare l’attuazione del procedimento societario potenzialmente pregiudizievole senza particolari oneri formali, ponendo a carico della società l’onere di istaurare il giudizio invece di provvedere all’immediata soddisfazione del creditore opponente. Secondo tale ricostruzione l’opposizione sarebbe da qualificare come strumento di difesa dall’invasione dell’altrui sfera patrimoniale.

Dalla parte opposta numerosi condividono la tesi secondo la quale la forma dell’opposizione deve essere quella della citazione in giudizio, introduttiva di un ordinario procedimento contenzioso a contraddittorio pieno tra gli opponenti e la società, su cui decide il tribunale. Nello stesso senso sembra orientata la giurisprudenza che si è pronunciata sul punto.

La conseguenza di questo secondo orientamento è evidentemente l’applicabilità alle opposizioni dei creditori, sopra citate, della sospensione feriale dei termini e quindi anche, oggi, della sospensione straordinaria dei termini stabilita con il D.L. 18/2020.

Come già accennato, val la pena sottolineare che la questione qui trattata, vivacemente dibattuta rispetto alla fusione (e alla scissione), si ripropone nei medesimi termini, e con le medesime conclusioni, anche con riferimento all’opposizione conseguente alla riduzione reale del capitale ai sensi dell’art. 2445, c.c. e dell’art.2482 c.c.5, o alla trasformazione eterogenea ai sensi dell’art. 2500-novies c.c.

Quale che sia la tesi preferibile sotto il profilo teorico della più corretta qualificazione dell’opposizione dei creditori, si deve peraltro registrare il dato applicativo che emerge dalla prassi dei Giudici del Registro delle Imprese di Roma e Milano che si sono espressamente pronunciati nel senso dell’applicabilità della sospensione al termine per l’opposizione dei creditori alle operazioni di fusione e scissione e quindi, implicitamente, anche di riduzione reale del capitale e di trasformazione eterogenea.

Con nota del 23 luglio 2013, i Giudici del Registro delle Imprese di Roma, hanno precisato che «L’opposizione dei creditori alla fusione, ex art. 2503 c.c., è un rimedio giurisdizionale di natura contenziosa, che è quello ad accertare l’insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione quale debitrice in luogo di quella originaria […]. Il termine di sessanta giorni per proporre l’opposizione, decorrente dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c., è un termine di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale, al quale è applicabile la disciplina della sospensione di cui alla legge 742/697, non potendosi legittimamente circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini ai soli casi di giudizio già iniziato (giurisprudenza consolidata: cfr., Cass., 3.7.1999, n. 6874 che esprime sul punto un principio generale)».

Nello stesso senso si è espresso il Giudice del Registro delle Imprese di Milano, con direttiva del 27 novembre 2012, recependo l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano9, secondo cui il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. è soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari.

Non si può negare che le prese di posizione da ultimo richiamate dei Giudici del registro di Roma e Milano, abbiano condizionato in maniera decisiva l’esito applicativo del dibattito riportato.

Adeguandosi ad esse anche con riferimento alla attuale sospensione “straordinaria”, ne deriva, da un lato, che i termini di opposizione per le delibere iscritte dopo il 9 marzo cominceranno a decorrere solamente dal 15 aprile, e dall’altro che si sono interrotti i termini di decorrenza dell’opposizione per le delibere iscritte prima del 9 marzo.

Quest’ultimo effetto deve indurre a particolare attenzione nel momento in cui i notai saranno richiesti di stipulare gli atti di fusione o di scissione sul piano del conteggio dei termini, non dimenticando che il mancato rispetto dei termini potrebbe avere ricadute penali sugli amministratori, ai sensi dell’art. 2629 c.c.; vigilanza che deve essere particolarmente elevata se il termine del 15 aprile finirà per essere prorogato.

Infine, occorre non trascurare gli effetti che l’avvento imprevisto del periodo di sospensione, unito alle macroscopiche conseguenze economiche che il momento storico reca con sé, può generare sulla programmazione imprenditoriale, e quindi sull’attualità delle ragioni che avevano suggerito di procedere ad un’operazione di fusione o di scissione.

E’ noto che gli amministratori sono tenuti a concludere il procedimento di fusione o di scissione a meno che non si siano verificati, nel frattempo, accadimenti che potrebbero aver alterato in maniera significativa le condizioni in presenza delle quali era stata deliberata l’operazione. Si tratta, d’altra parte, di un’applicazione del dovere generale di diligenza che impone agli amministratori di monitorare la perdurante convenienza di una qualsiasi operazione durante l’intero periodo che trascorre dalla sua approvazione alla sua esecuzione.

Non si può quindi escludere che, alla luce del contesto economico e normativo, il differimento del tempo di attuazione della fusione o della scissione, dovuto anche alla necessità di rispettare i termini di sospensione dell’opposizione (sospensione di cui non si può dire in assoluto certo il periodo di durata, stante la possibilità di proroghe future), renda quantomeno opportuna una valutazione della sua attualità da parte dell’organo amministrativo, valutazione che può essere stimolata, per quanto di competenza, anche dal notaio chiamato a rogare l’atto di fusione o di scissione, nel quadro di una collaborazione attiva al corretto funzionamento delle organizzazioni di impresa. Fermo restando che, qualora l’organo amministrativo abbia confermato l’attualità dell’operazione, il notaio deve stipulare l’atto conclusivo, se decorsi i termini di opposizione.

Il termine per l’approvazione del bilancio, lo svolgimento delle assemblee di società e le decisioni dei soci di srl (Art. 106)

L’art. 106, primo comma, stabilisce che «In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio».

La norma è nitida e non richiede particolari commenti.

La volontà di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali e delle cooperative rappresenta la ratio delle norme contenute nel secondo comma dell’art.10612, che autorizza l’impiego di sistemi di votazione a distanza, come la votazione elettronica e il voto per corrispondenza, così come l’intervento alla riunione tramite mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria.

La natura straordinaria della norma è sancita dal termine finale di vigenza, fissato al 31 luglio. Ne deriva che le assemblee convocate successivamente a tale data non potranno essere organizzate avvalendosi di tali modalità, se non in forza di previsione statutaria coerente alle norme del Codice Civile vigenti (e temporaneamente in stato di “sospensione applicativa”), pena l’annullabilità delle delibere assunte; per le stesse il Notaio verbalizzante non potrà nemmeno richiedere la iscrizione nel registro delle imprese, in coerenza con i principi in tema di controllo, diremmo, omologatorio richiamati da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19 luglio 2016, n. 14766.

La nuova norma, come si diceva, legittima anzitutto l’impiego del voto elettronico e del voto per corrispondenza in assenza di previsione statutaria, per tale ultimo profilo derogando a quanto previsto per le s.p.a. nell’art.2370 quarto comma c.c., e per le cooperative nell’art.2538 ultimo comma c.c..

La norma emergenziale consentirebbe di derogare alla sola regola della preventiva previsione statutaria, ma non concederebbe sconti sul piano del rispetto dei principi che la dottrina ha enucleato in via interpretativa per assicurare la corretta formazione della volontà deliberativa.

Dunque, l’avviso di convocazione, per esempio (e senza pretesa di esaustività) dovrà non solo prevedere la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica, ma anche le modalità tecniche di espressione o di invio, quelle per ottenere la scheda di voto (che devono essere coerenti all’impossibilità di muoversi per le restrizioni attuali), il termine entro il quale il voto deve pervenire presso la sede legale, necessariamente precedente a quello fissato per l’assemblea; l’avviso dovrà recare il testo della delibera da approvare, che da alcuni si ritiene non modificabile in adunanza.

Dunque, come si vede, l’assenza di una previsione statutaria preventiva non è priva di ricadute sul piano organizzativo dell’adunanza.

La norma in commento consente poi di facoltizzare o persino imporre l’impiego di mezzi di telecomunicazione anche in assenza di preventiva previsione statutaria, ancora una volta in deroga alle norme richiamate per la s.p.a. e la società cooperativa.

Quanto alle società a responsabilità limitata, manca una previsione che ammetta esplicitamente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ma la dottrina è sempre stata pacificamente favorevole, in virtù di quanto previsto nell’art. 2479-bis, comma 2, c.c., che stabilisce che l’assemblea si riunisce presso la sede sociale «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo», rinviandosi, anche in tal caso, all’autonomia statutaria.

Si può ritenere che il generico riferimento agli strumenti di telecomunicazione consenta l’utilizzo di qualunque mezzo di collegamento, non soltanto audiovisivo, ma anche soltanto audio purché sia consentito ai soci di avere un’esatta cognizione dello svolgimento del procedimento assembleare e di esprimere il proprio voto.

E’ da ritenersi naturalmente legittima anche la riunione a distanza che si tenga in forma totalitaria, sul consueto presupposto per cui tutti gli aventi diritto possano interloquire con gli altri ed esprimere il voto. Da notare che, in questo caso, mancando un luogo fisico indicato nell’avviso di convocazione, il “luogo dell’adunanza” deve verosimilmente intendersi semplicemente la “agorà virtuale” che consente lo svolgimento della riunione.

L’attuale versione del comma 2 dell’art. 106 d.l. 18/2020 esplicita che il segretario o il notaio possano non trovarsi nello stesso luogo in cui si trova il presidente.

Come noto, la questione era stata risolta anche in una recente massima notarile, secondo la quale «l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica»

Per quanto da sempre detto, la soluzione non si pone in contrasto con le norme relative alla redazione del verbale assembleare, posto che ormai da tempo si reputano ammissibili sia il verbale sottoscritto dal solo notaio, non essendo richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del presidente dell’assemblea, sia la redazione di un verbale non contestuale alla riunione, con sottoscrizione differita da parte del presidente.

Naturalmente, anche qualora, in applicazione di quanto previsto nell’art. 106, comma 2, presidente e notaio si trovino in luoghi separati, il notaio avrà cura di identificare il presidente della riunione, considerato che la riunione è diretta, in ragione dei poteri ordinatori che gli sono attribuiti dagli artt. 2371 e 2479 c.c., dal presidente stesso. Tale doverosa attività non si riverbera in un obbligo di menzione nel verbale della certezza della identità del presidente, in quanto il verbale rimane atto sottoscritto dal solo notaio, come da tempo sostenuto dalla più autorevole dottrina notarile.

Appare infine ragionevole affermare che: (i) le regole eccezionali dettate dall’art. 106 secondo comma si applicano a tutti i casi di verbalizzazione, sia contestuale che differita; (ii) anche per il verbale del consiglio d’amministrazione deve ritenersi ammessa la redazione differita, come previsto per il verbale assembleare dall’art. 2375 c.c.; (iii) le previsioni contenute nel comma 2 dell’art. 106 d.l.18/2020, espressamente dettate per le riunioni dell’assemblea dei soci, sono suscettibili di applicazione anche alle riunioni dei consigli d’amministrazione, rispetto alle quali paiono ravvisabili le medesime esigenze di protezione e salvaguardia sottese alla norma emergenziale.

In ogni caso, qualora l’avviso di convocazione tanto dell’assemblea, quanto della riunione del consiglio d’amministrazione, preveda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, il soggetto verbalizzante si troverà nel luogo di convocazione indicato nell’avviso o, in difetto, anche in luogo diverso.

Assai controversa risulta l’interpretazione del terzo comma dell’art. 106, d.l. 18/2020, che prevede che «le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto».

Anche tale norma si inquadra nel contesto delle disposizioni volte sia a superare impedimenti statutari alle riunioni a distanza nelle ipotesi in cui queste non siano state espressamente regolate negli atti costitutivi o statuti, sia ad agevolare l’assunzione delle decisioni e l’approvazione dei bilanci in scadenza nel periodo di emergenza da COVID-19.

La norma deve essere interpretata sistematicamente nel quadro delle forme e dei controlli di legalità previsti all’ordinario regime delle s.r.l., che non appare in alcun modo derogato. Essa deve pertanto essere letta in modo coerente con il secondo comma dell’articolo 106 del DL, tenendo ben presente la sua funzione di semplificare le modalità di adozione delle decisioni, le quali restano per ogni altro aspetto soggette alla disciplina generale, in dipendenza del loro specifico contenuto.

Il che significa, in particolare, che a norma del terzo comma dell’art. 106 anche per le decisioni extra-assembleari delle s.r.l. devono ritenersi rimossi quei medesimi limiti che il secondo comma dell’art. 106 ha rimosso per le decisioni assembleari, consentendo l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione nelle s.p.a., nelle s.a.p.a., nelle s.r.l. e nelle soc. coop.

In altre parole, nonostante la mancanza di espresse previsioni statutarie facoltizzanti o la presenza di eventuali previsioni statutarie contrarie: (i) per le decisioni extra-assembleari delle s.r.l. si possono utilizzare i sistemi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto; (ii) per le decisioni assembleari si possono utilizzare i mezzi di telecomunicazione o di voto elettronico o per corrispondenza.

In ogni caso – ammesso ma non concesso che il riferimento alla deroga del quarto comma dell’art. 2479 c.c. implichi la possibilità di avvalersi, durante il limitato periodo di applicazione dell’art. 106, delle decisione extra assembleari anche per le modificazioni statutarie – resta fermo ed indiscutibile che la decisione di modificare lo statuto deve comunque passare tramite una verbalizzazione notarile del processo decisionale realizzato mediante consultazione per iscritto o consenso scritto. Decisiva, sotto tale profilo, risulta essere la circostanza che nessuna deroga è prevista, né è sistematicamente argomentabile, alle norme sul controllo preventivo di legittimità ex art. 2436 c.c., richiamato espressamente per le s.r.l. dall’art. 2480 c.c..

Cenni sulla disciplina delle società quotate e delle banche.

Il quarto comma dell’art. 106 d.l. 18/2020 dispone che le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Le medesime disposizioni valgono, ai sensi del comma 5 dell’art. 106 d.l. 18/2020, anche per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

In entrambi i casi, l’intervento in assemblea tramite il rappresentante designato ricomprende sia il diritto di partecipare alla discussione che quello di esprimere il voto. Inoltre il rappresentante designato potrà partecipare (o dovrà partecipare, se così previsto nell’avviso di convocazione) tramite sistemi di collegamento a distanza, come previsto dal secondo comma dell’art. 10621.

Il sesto comma dell’art. 106 d.l. 18/2020 prevede che, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

[/responsivevoice]

Segui i nostri Canali Social

Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

error: