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D.P.C.M. 11 marzo 2020 e D.P.C.M. 22 marzo 2020

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Per comprendere il quadro complessivo delle attività soggette a sospensione, e di quelle invece consentite, occorre aver ben chiaro che le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 restano pienamente in vigore.

I provvedimenti chiave in materia di sospensione delle attività, oggi entrambi in vigore, sono due:

  • il D.P.C.M. 11 MARZO 2020 che ha imposto la sospensione delle attività di commercio al dettaglio, ristorazione e servizi alle persone;
  • il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente disposizioni in materia di attività non già precedentemente interessate

D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Disposizioni in materia di commercio al dettaglio, servizi alla persona e ristorazione

Tutte le attività rientranti nelle tre macro categorie sopracitate, sono sospese dal 12 marzo, ma il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha stabilito alcune importanti deroghe all’obbligo di sospensione, contenute nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 l’attività deve essere sospesa. Questi servizi possono continuare ad operare a condizione che vengano effettuate esclusivamente consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, anche con riferimento al trasporto ed alla consegna.

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Disposizioni in materia di attività non già precedentemente interessate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività non essenziali, a meno che non siano svolte in modalità agile.

Sono interessate dalla sospensione, quindi, tutte le attività produttive industriali e commerciali (all’ingrosso, posto che il dettaglio è già disciplinato dal precedente decreto), tranne quelle elencate nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Le attività sospese in forza del D.P.C.M. 22 marzo 2020 potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza (art. 1 comma 4).

L’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali, a condizione che venga effettuata una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva.

E’ sempre autorizzata l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

  • farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medici chirurgici;
  • prodotti agricoli e alimentari;
  • ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza

Per concludere si sottolinea che se le attività delle quali si vuole verificare la possibile prosecuzione rientrano nel commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona l’unico riferimento da prendere in considerazione è il D.P.C.M. 11 marzo 2020.

IL D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ulteriormente ampliato il novero delle attività soggette a sospensione. Se prima la sospensione riguardava solo commercio al dettaglio, servizi alla persona e somministrazione alimenti e bevande (con le diverse eccezioni previste), ora riguarda tutte le altre attività produttive, a meno che non si tratti di attività “essenziali”.

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