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Compensazione F24

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Con l’entrata in vigore del DL 50/2017 e del blocco preventivo delle compensazioni previsto dalla Legge di Bilancio 2018, la possibilità di versare le imposte con l’uso del modello F24 in compensazione di crediti fiscali è stato al centro di importanti novità.

Nel dettaglio sono state introdotte nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.

Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

E’ stato poi esteso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’obbligo di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.

Per ultimo, sono state estese le stesse regole previste per l’IVA anche alle compensazioni dei crediti Irpef, Ires ed Irap. Nel caso di compensazioni di importo superiore a 5.000 euro sarà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si segnala che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (2020), a differenza del 2019, i crediti relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio (termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi, e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme previgenti.

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Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

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