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Compensazione del credito Iva 2019

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Si ricordano di seguito le modalità di compensazione del credito Iva 2019, riportando anche quelle che sono le novità introdotte rispetto al precedente anno.

Appare opportuno fin da subito precisare che i limiti in descrizione riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale, ossia per pagare altri tributi utilizzando il modello F24 e non anche la compensazione verticale, ovvero riportandolo in contabilità iva come credito dell’anno precedente, modalità per cui non vige alcun tipo di restrizione.

In via generale, la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale.

La compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione, munita del visto di conformità e il decorso di almeno 10 giorni dall’invio della stessa.

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del credito Iva del 2019 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

  • compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui;
  • rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui.

I contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018, bensì quello dell’anno 2019 risultante dal modello Iva 2020, o quello dei primi tre trimestri del 2020.

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