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BREXIT: ACCORDO DI COMMERCIO E COOPERAZIONE

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Il lungo negoziato tra l’Unione Europea ed il Regno Unito per l’uscita di quest’ultimo dall’Unione si è concluso con il cosiddetto Accordo di Natale, firmato il 24 dicembre ed entrato in vigore il 1° Gennaio 2021, l’accordo fornisce maggiori chiarimenti rispetto agli scambi commerciali tra le due aree.

REQUISITI ESSENZIALI PER LE SPEDIZIONI TRA GRAN BRETAGNA ED UNIONE EUROPEA  A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021

L’ accordo prevede la rimozione dei dazi e quote per tutte le merci che rispettino le cosiddette “norme d’origine” (ossia regole per determinare quando un prodotto è originario del Paese partner, in base alla provenienza delle materie prime e al processo produttivo). Questo non vuol dire che tutte le barriere siano rimosse: l’accordo, infatti, pone fine alle cosiddette quattro libertà di movimento del mercato unico europeo (di beni, servizi, persone e capitali). Nel concreto, significa che saranno ripristinati i controlli alla dogana per merci e persone.

A partire dal 1°Gennaio 2021, per ogni spedizione tra Gran Bretagna ed Unione Europea (e viceversa), sarà necessaria una dichiarazione doganale.
Anche se l’accordo commerciale e di cooperazione tra EU e UK parla di “tariffe zero” (esenzione dai dazi doganali), ciò non elimina l’obbligo di emettere una dichiarazione doganale e pertanto sarà necessario accompagnare la spedizione con fattura proforma o commerciale.

Nella maggior parte dei casi i dazi doganali non verranno applicati a tutte quelle merci che rispetteranno i requisiti previsti in materia di “origine delle merci”. Per beneficiare dell’accordo EU-UK che prevede l’esenzione dal dazio, è essenziale dimostrare l’origine della merce attraverso la dichiarazione in fattura (proforma o commerciale) sia per le spedizioni B2B sia per quelle B2C. L’IVA invece sarà regolarmente applicata.

La dichiarazione doganale è necessaria per permettere alle merci di oltrepassare il confine, pertanto è opportuno usare la dichiarazione sotto riportata a titolo di esempio per merci di UK  o dell’Unione Europea che rispettino i requisiti di origine. Senza tale dichiarazione, non sarà possibile esentare le merci dal pagamento del dazio e potrebbe non essere possibile provvedere alla revisione a posteriori della dichiarazione doganale e potrebbero essere applicati costi addizionali:

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.

(Place and date**):

(Name of the exporter):

Il Paese di Origine delle merci deve essere identificato in modo accurato e rimane responsabilità dello spedente. In riferimento all’ Exporter Reference No. è richiesto per tutte le spedizioni da UK alla UE corrisponde al numero EORI di UK, tutti gli operatori economici dovranno richiedere alla propria dogana competente per territorio l’attribuzione del codice EORI, nel caso non fossero già registrati. Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della prima dichiarazione doganale. Per le spedizioni dalla UE a UK, il Exporter Reference No. è il numero  REX.

Lo Studio Pallino è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione nel merito.

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