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Bollo virtuale su fatture elettroniche e sanzioni

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Come noto, dallo scorso aprile è data la possibilità di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tramite l’apposito il servizio disponibile sul portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto fiscale, è stata introdotta una specifica procedura per determinare quanto dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento che, con la prossima pubblicazione del relativo decreto attuativo, andrà di fatto a variare l’attuale regime sanzionatorio.

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, la norma previgente prevedeva l’irrogazione della sanzione per ritardati od omessi versamenti, pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione sopra esposta è invece ridotta alla metà mentre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tra le novità del decreto fiscale viene introdotta, come anticipato, una specifica procedura di comunicazione telematica tra Amministrazione e contribuente per definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta e la sanzione amministrativa viene ridotta ad un terzo ossia il 10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%.

Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Le disposizioni in commento troveranno applicazione dal 1° gennaio 2020.

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Carmine Pallino

Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

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