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BILANCIO 2020: POSSIBILITÀ DI SOSPENDERE GLI AMMORTAMENTI

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Il  DL “Agosto” prevede la facoltà di non iscrivere fino a l 100%  gli ammortamenti 2020 per tutte le società, a esclusione di quelle che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. La norma fa riferimento ad imprese che operano in determinati settori.

In ogni caso è comunque obbligatorio inserire in bilancio l’informativa  sugli effetti sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto in caso di applicazione di tale deroga ai criteri generali.

Al fine di poter beneficiare della normativa,  si rende necessario determinare l’utile di esercizio e la quota effettiva  che si ha intenzione di sospendere, al fine di poter stabile a quanto sarebbe ammontato l’utile nel caso in cui invece la quota degli ammortamenti fosse stata correttamente imputata in bilancio.
“Ad esempio nel caso in cui l’utile sia 1,000, e la quota di ammortamenti da sospendere 600, l’utile sarebbe di importo pari a 400.”

Tale somma dovrà essere destinata ad una  riserva indisponibile, la quale non potrà quindi essere utilizzata, senza diritto a nessun tipo di deroga, neanche al fine di poterla destinare a copertura delle perdite.

Nel caso in cui l’utile non dovesse risultare capiente rispetto alla quota in sospensione degli ammortamenti, l’importo da destinare a riserva indivisibile sarà integrato da altre riserve di utili o di patrimonio disponibili, o in ultima istanza saranno utilizzati utili di esercizi successivi.

Sarà infine necessario specificare in  nota integratia  le ragioni e il funzionamento dell’accantonamento a riserva oltre che della  sospensione degli ammortamenti.

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