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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

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Il 16 febbraio 2021 scade il termine per il pagamento dell’autoliquidazione del premio INAIL qualora questo sia a debito.

In particolare dovranno essere versati:

  • il premio di autoliquidazione (in unica soluzione o come prima rata);
  • i contributi associativi (in unica soluzione).

Invece, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è fissato all’1.3.2021.

Modalità di versamento de premi assicurativi

Unica soluzione
È una modalità che non presenza particolarità poiché il datore di lavoro versa, entro la scadenza del 16 febbraio 2021, tutto l’importo risultante dalla liquidazione.

Quattro rate trimestrali
Questa modalità è stata introdotta prima dalla l. n. 449/1997 e successivamente integrata con la l. n. 144/1999 che hanno modificato l’art. 44 del T.U..

In sostanza si tratta di una rateazione che prevede delle scadenze fisse con una maggiorazione a titolo di interesse che per l’anno 2021 è dello 0,59% (valore medio degli interessi sui titoli di staro emessi nell’anno 2020) sulla 2°, 3° e 4° rata. L’INAIL rende note le scadenze ed un coefficiente da moltiplicare per il premio al netto dell’1%.

In sintesi, le date utili ai fini dei versamenti sono:
o il 16.2.2021;
o il 17.5.2021;
o il 20.8.2021;
o il 16.11.2021.

Rateazione l. n. 389/1989 – Rate mensili

A partire dal mese di luglio del 2019 l’INAIL ha modificato la gestione di questa modalità di pagamento eliminando:

– il limite minimo rateizzabile di euro 1.000;
– l’obbligo di pagamento contestuale di una rata di anticipo.

Sono restate invariate le condizioni generali per ottenere il beneficio riferite al rispetto delle rateazioni chieste nei 24 mesi precedenti e l’obbligo di rateizzare anche tutto il debito scaduto non iscritto a ruolo.

Possono essere effettuate le compensazioni con i crediti vantati presso altri soggetti per i quali è previsto l’uso della delega.

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