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Assunzioni agevolate di giovani con meno di 36 anni

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L’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 si occupa delle agevolazioni che tendono a favorire l’occupazione stabile dei giovani attraverso le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. 

Destinatari sono i giovani che non debbono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). 

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo sale a quarantotto mesi in favore dei datori di lavoro che effettueranno assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva (identificabile, a mio avviso, con la matricola INPS) ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

I lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata non devono aver avuto, nella loro vita lavorativa, alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato: l’unica eccezione riguarda il lavoratore che è stato assunto con l’agevolazione e che, durante la fruizione, risolve il proprio rapporto. Chi lo assumerà successivamente potrà “godere” dell’incentivo nei limiti del periodo restante.

Lo sgravio contributivo spetta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Viene riconosciuto se c’è: 

a) Regolarità contributiva; 

b) Rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (sono quelle riportate nell’allegato al D.M. sul DURC); 

c) Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali; 

d) Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; 

e) Rispetto di diritti di precedenza; 

f) Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva. Su questo punto, tuttavia, si potrebbero aprire spiragli interpretativi positivi, alla luce del fatto che l’ammortizzatore sociale COVID-19 è stato, di recente, assimilato dall’INPS alle integrazioni salariali derivanti da forza maggiore e questo non escluderebbe la possibilità di nuove assunzioni; 

g) Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona. 

Le agevolazioni individuate sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. 

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