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Ritenute sui contratti di appalto

Introdotti con il nuovo anno alcuni obblighi di controllo da parte dell’impresa committente in merito alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice nell’ambito di contratti di appalto, subappalto e affidamento in presenza dei seguenti requisiti:

  • importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice;
  • svolgimento della prestazione presso la sede del committente;
  • utilizzo dei beni strumentali di proprietà dell’impresa committente.

L’amministrazione Finanziaria ha fornito un primo chiarimento riguardante le modalità con cui verificare il superamento della soglia di euro 200.000. In presenza di più contratti, il predetto limite va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti, e se la somma di tali contratti supera la soglia di euro 200.000, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti stipulati e ancora in essere nel momento in cui la soglia è superata.

Sono state infine chiarite le modalità di compilazione del modello F24 da parte dell’impresa appaltatrice.

Secondo l’Agenzia non deve essere compilato un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato nel relativo contratto, ma può essere compilato un solo modello per ciascun committente, indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09” da riportare nel campo codice identificativo dello stesso modello F24.

Prova degli scambi intracomunitari dal primo gennaio 2020

Come noto, nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, le cessioni sono operazioni non imponibili Iva.

Affinché tale regime di favore si applicabile, è però necessario che

Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che:

  • vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.
  • l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
  • entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva;

Con riferimento al primo aspetto, sino ad ora la normativa interna non ha mai stabilito quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento UE , entrato in vigore dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, prevede due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera  a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

E’ inoltre specificato  che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

  • i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto;
  • i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

  • di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali in merito.

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