D’altro canto, a fronte della concessione per l’utilizzo
della vettura in capo al dipendente si genera un fringe benefit relativo
all’utilizzo personale, che viene determinato
in maniera forfettaria. Si ha tuttavia la possibilità di riaddebitare al dipendente parte del costo sostenuto per
l’utilizzo del veicolo con la conseguenza che il costo riaddebitato va
a ridurre o
azzerare il fringe
benefit connesso a tale utilizzo personale.
Ciò nonostante, il beneficio fiscale concesso resta
ambio, considerato che l’attuale percentuale di deducibilità di un auto ad uso
promiscuo, è pari al 20% del costo entro il limite di euro 18.075,99. Di conseguenza, onde evitare possibili
contestazioni, è opportuno che detta fattispecie venga applicata nelle
situazioni in cui il dipendente per le esigenze lavorative ha
effettivamente la necessità di utilizzare una vettura.
Un basso chilometraggio sostenuto, ad esempio potrebbe
essere oggetto di
possibile contestazione in caso di verifica,
rappresentando evidentemente una soluzione
antieconomica.
L’utilizzo da parte del dipendente, inoltre, deve essere dimostrato attraverso
idonea documentazione, ed è inoltre necessario procedere
alla integrazione
del contratto di lavoro attraverso una clausola apposita.
L’applicazione di tale fattispecie, infine, è subordinata
al requisito dell’utilizzo
del dipendente per
la maggior parte del periodo d’imposta: è quindi necessario
stabilire un periodo
minimo di utilizzo del dipendente, al fine di evitare concessioni fittizie di
ridotta durata (quindi con un piccolo benefit tassato)
al solo fine di fruire della importante deduzione al 70% dei costi della
vettura.